Legge n. 159/2023 di conversione del Decreto Legge 123/23 (cd. Decreto Caivano) e obbligo di istruzione e Circolare MIM n. 9881 del 15 febbraio 2024

a.s. 2023-24

Si rende noto che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto-legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.
Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l’articolo 12. Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità e procedure:

  • È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” che prevede una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, e un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
  • L’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco (ossia all’Ufficio per il Contrasto dell’Evasione dall’Obbligo Scolastico di Roma Capitale) entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (genitore del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale), il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco (ossia Ufficio per il Contrasto dell’Evasione dall’Obbligo Scolastico di Roma Capitale) affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

  • Inoltre, nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
  • È stato abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell’istruzione elementare, l’ammenda fino a euro 30.

È stato, altresì, introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede:
– la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione per mancato adempimento: sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege;
– la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.
Elude l’obbligo scolastico il genitore del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale che, già ammonito dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore, non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non presenta il minore entro una settimana dall’ammonizione.

Compiti dei docenti
I membri del team docente per la scuola primaria ed i coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno dare immediata comunicazione al dirigente scolastico mediante le Funzioni strumentali preposte e l’ufficio alunni che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe ed il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel modello di segnalazione aggiornato e allegato alla presente circolare.

Si ribadisce l’obbligo di giustificazione tempestiva dell’assenza e si invitano i genitori a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

 

Roma, 28-03-2024

Il Dirigente Scolastico
Maura Frasca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs n. 39/1993

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